Un’asta giudiziaria è una procedura processuale svolta presso l'ufficio aste giudiziarie dei tribunali, attraverso cui il giudice fallimentare responsabile dell'ufficio, a seguito di un'esecuzione immobiliare o di un fallimento, dispone la vendita forzata di uno o più beni mobili o immobili di proprietà dell'esecutato o del fallito, al fine di ottenere una liquidità con la quale soddisfare, in tutto o in parte, i creditori intervenuti nel processo.
Le aste giudiziarie possono essere eseguite in due differenti modalità: senza incanto o con incanto.
La procedura relativa alle aste giudiziarie è regolata dal codice di procedura civile, nella forma degli articoli inclusi tra il n. 474 e il n. 632, che sono stati riveduti dal d.Leg. n. 59 del 30 maggio 2016, trasformato nella legge n. 119 del 30 giugno 2016.
Secondo quanto previsto dall’articolo n. 490, è stato stabilito che, allo scopo di agevolare l’adesione all’asta anche a soggetti che non operano solitamente nel settore, l’avviso di vendita venga divulgato su siti internet specifici, e che debba contenere informazioni necessarie per gli interessati, come la relazione di stima, le condizioni del bene, i dati catastali e l’impiego a cui può essere destinato.
Inoltre, le tempistiche di pubblicazione devono avere una decorrenza di termine di circa 45 giorni prima della presentazione delle offerte o della data della vendita.
Le aste senza incanto
Nelle aste senza incanto, i potenziali acquirenti propongono la propria offerta in busta chiusa indicando, oltre che al prezzo, ulteriori quali modalità e tempistiche di pagamento, che sarà poi consegnata alla cancelleria del tribunale. Tutte le buste ricevute vengono aperte durante l’udienza e le relative offerte valutate al cospetto degli aderenti.
Alla presenza di una sola offerta, questa viene accolta in caso sia superiore al prezzo base dell’immobile di almeno un quinto; qualora dovessero esserci più offerte che soddisfano i requisiti necessari, sarà il giudice a stabilire se assegnare la vendita al maggior offerente oppure, nel caso in cui nessuno di essi abbia intenzione di partecipare, indire un’asta all’incanto.
Se al contrario nessuna delle offerte presentate dovesse essere considerata valida, il giudice non può disporre la vendita e può decidere di procedere con l’incanto.
Tuttavia, ai sensi della legge n. 132 del 6 agosto 2015, viene data più propensione alle aste senza incanto, considerate più efficaci perché assicurano una maggiore trasparenza, tempistiche inferiori e una garanzia più alta da parte degli offerenti.
Le aste con incanto
Per quanto riguarda le aste con incanto, viene invece effettuata una gara fra i potenziali acquirenti. È competenza del giudice ogni decisione inerente a:
- data in cui sarà eseguita la vendita,
- prezzo di partenza,
- cifra minima con cui è possibile proporre un’offerta superiore,
- modalità di vendita,
- termine di deposito del pagamento.
Per essere considerata valida, un’offerta deve necessariamente superare il prezzo base d’asta, nonché la cifra proposta nell’offerta precedente, che viene automaticamente annullata. Qualora non ci fossero rilanci in un arco di tempo prestabilito dall’ultima offerta, questa viene considerata valida e la vendita del bene viene aggiudicata all’offerente.
Nel caso in cui il bene pignorato non fosse venduto al primo tentativo, il prezzo verrebbe diminuito di un quarto ad ogni asta, fino a tre tentativi; se anche in questo caso resta invenduto, il giudice può ridurre il prezzo fino al 50%.